ASSOLTI PER PROVE INSUFFICIENTI E CONTRADDITORIE

Dopo sei mesi dalla conclusione del procedimento penale (10 maggio 2018) sono state finalmente rese note le motivazioni della sentenza nel procedimento penale con rito abbreviato davanti al GUP Antonio Diella a carico dei 9 residuali imputati (all’inizio erano in 11). Il processo era iniziato il 26 maggio del 2014 (senza contare la fase delle indagini preliminari e dibattimentale davanti al GIP Annachiara Mastrorilli, iniziata  nell’estate del 2013 e conclusasi con il rinvio a giudizio) ed è durato ben quattro anni ( e si era, giova ricordarlo, soltanto nella fase dell’udienza preliminare che intanto ha potuto produrre sentenza di primo grado sol perché c‘è stata la richiesta di rito abbreviato da parte di tutti gli imputati). Serve, però, aver presente che l’inizio delle indagini risale al 2012 e solo in data 24.6.2013 è avvenuto il sequestro preventivo di parte dell’impianto di Martucci e, in data 27.6.2013, il rinvio a giudizio degli 11 indagati. Tanti i capi d’accusa, il più importante dei quali, su cui si accentravano le attenzioni generali, era così formulato nei confronti degli imputati: “Cagionavano un disastro ambientale, ai sensi dell’art. 434 commi 1 e 2, e 41 comma 1 del c.p., caratterizzato da un danno a prorompente diffusione e da un nocumento potenzialmente espansivo e irreversibile, tenuto conto delle migliaia  ( milioni n.d.r. ) di tonnellate di rifiuti ( interrati n.d.r. ) e dei costi ingenti della bonifica, ove possibile, del periodo temporale di parecchi anni necessario perché le misure di protezione sortiscano effetti registrabili, tali da porre in pericolo la pubblica incolumità”  peraltro “determinato dall’indebita pervasione del percolato nel sottosuolo” con rilevamento dalle analisi delle acque di pozzi spia di parametri fuori norma di  Ferro, Manganese e Piombo, “incidendo direttamente sull’equilibrio dell’ecosistema acquatico”. Più precisamente tutti gli indagati erano accusati per gli omessi controlli, per falsificazione del collaudo e delle campionature, per la strutturale inidoneità geologica del sito (caratterizzato da vore e doline), per le gravi violazioni nella realizzazione delle vasche di servizio soccorso a) e b) e del telo in HDPE lacerato, per smaltimento e tombamento di rifiuti non autorizzati anche pericolosi, per il non corretto smaltimento del percolato anche mediante innaffiamento.

Orbene tutto questo, nel corso del lungo dibattimento, non è stato dimostrato a sufficienza. Questo il verdetto del Giudice Diella. E a dire il vero, leggendo il lungo articolato delle motivazioni addotte, non gli si può dar torto. Chiunque, se ne avrà la voglia e il tempo, potrà accertarsene. Semmai bisognerebbe chiedersi il perché si è arrivati a questa conclusione. Ci rifaremo, per meglio comprendere l’assunto, ad una nota della nostra Associazione del  24.3.2015, indirizzata ai sindaci di Mola e Conversano alla vigilia della prima udienza dibattimentale che si sarebbe tenuta il 30 marzo successivo, nella quale li allertavamo sulla delicatezza del compito affidato al legale difensore dei Comuni e sulla particolare cura ed impegno da tenere nella circostanza. Così, letteralmente, sosteneva il nostro documento: “I vostri Comuni, costituitisi parti civili, hanno un compito molto importante e delicato e dovranno sforzarsi di dimostrare il danno subito, nel e da tempo, dalle comunità che rappresentate, soprattutto puntando sul capo d’accusa di disastro ambientale che eviterebbe le prescrizioni ormai prossime a scadenza. Per far questo bisogna raccogliere, in tempi rapidi, le prove a sostegno di tale tesi ed è per questo che il collaterale lavoro d’indagine in svolgimento presso il Comitato tecnico Regionale, all’uopo individuato dal Consiglio Regionale pugliese nell’ottobre del 2013 (in forza delle nostre manifestazioni), sia messo a disposizione dei nostri legali, in considerazione di una fase avanzata di riscontri che già vanno emergendo soprattutto dalle analisi del CNR, con la cosiddetta change detection, che ha fatto rilevare “siti sospetti” da investigare. A tale rilievo la nostra Associazione annette una rilevante importanza ai fini procedimentali che, unitamente a quanto dovrebbe già scaturire dai primi accertamenti delle acque di falda dei pozzi finora ispezionati e della circostanza dei 10 pozzi già sotto sequestro della Magistratura, cominciano a delineare una linea d’azione utile ai fini della dimostrazione dell’assunto del disastro ambientale”…omissisis…” Per tutto quanto innanzi illustrato vi chiediamo di farvi interpreti attivi per portare all’attenzione del vostro legale e, di conseguenza, in sede dibattimentale questi elementi da noi ritenuti di vitale importanza”. Quel che invece è realmente accaduto è noto a tutti. A prescindere, a nostro giudizio, dalla scarsa attenzione ed incisività dell’azione legale (c’era un’abbondanza di elementi da valorizzare nella relazione dei CC.TT.UU., Boeri & soci, nonché prove rivenienti dal Tavolo Tecnico che avrebbero potuto introdursi) valga una per tutte: alle repliche conclusive nel dibattimento di fronte al GUP Diella, nessun difensore delle parti civili ha preso la parola. Certo non possiamo affermare che il processo avrebbe avuto altro esito (resterebbe solo una nostra ipotesi e/o convinzione), ma perlomeno il Giudice (che nel dibattimento pareva invocarle tali spinte) avrebbe avuto maggiori elementi e qualche dubbio in più nel mandare assolti gli imputati. Ma tant’è! Ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del c.p.p. è stata pronunciata sentenza di assoluzione. Per memoria di tutti il disposto di tale articolo così recita:

  1. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Ovviamente, nel nostro caso di specie, ci si riferisce alla prima parte del comma, ovvero alla insufficiente o contradditori prova che il fatto sussiste.

Dunque ora gli interpreti regionali che hanno salutato la sentenza come una liberazione da ogni vincolo cosa diranno al proposito? È ora chiaro più che mai cosa significavano le postille nel dispositivo della sentenza “a seguito del dissequestro delle vasche e della discarica spetterà non al Giudice penale ma agli organismi di controllo e agli Enti locali competenti (i quali hanno peraltro piena contezza sia di tutto il materiale di indagine, sia di tutti gli accertamenti e le valutazioni tecnico-scientifiche acquisite agli atti, sia di tutte le informazioni fornite dai periti e consulenti in merito agli interventi da effettuare per risolvere le criticità…) effettuare le loro autonome valutazioni …”

Il Giudice afferma, senza equivoci di sorta, che le criticità emerse seppur non portano ad una condanna penale degli imputati (in dubbio pro reo) richiamano le responsabilità degli Enti preposti a verificare e far fronte alle problematicità segnalate, ampiamente contenute nelle relazione dei periti d’ufficio e, aggiungiamo noi, anche nel report del Tavolo Tecnico Regionale, peraltro ABUSIVAMENTE INTERROTTO DAGLI UFFICI AMMINISTRATIVI REGIONALI.

Ma questa è un’altra storia, sulla quale urgentemente ritorneremo.

Il Presidente dott. Vittorio Farella